REGOLAMENTO DELLA SCUOLA AGGIORNATO AL 2025
1. Istituto “Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva”, sede di Bari. Riconosciuta dal MIUR ai sensi dell’articolo 3 della legge 56/89 con D.D. del 23-05-2016 G.U. n° 142 del 20-06-2016 Serie Generale
1.1 Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
1.2 Sede operativa in Bari, Viale Borsellino e Falcone, 2 – 70125 Bari
1.3 La Scuola è affiliata alla SITCC. (Non è richiesta adesione obbligatoria)
2. Iscrizioni
È consentita l’iscrizione ai soli Psicologi e Medici, laureati nelle rispettive discipline, in possesso di abilitazione professionale ed iscritti nei rispettivi albi.
3. Iscrizione con Riserva
3.1 E’ altresì consentita l’iscrizione con riserva a chi, laureato in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, ma non ancora abilitato, consegua l’abilitazione entro la prima sessione utile di Esame di Stato a far data dall’effettivo inizio dei Corsi e si iscriva all’Albo professionale entro il mese successivo a tale Esame. Lo specializzando che usufruisca della iscrizione con riserva si impegna a dichiarare tempestivamente alla scuola la data effettiva del conseguimento dell’abilitazione e a richiedere entro trenta giorni da essa l’iscrizione all’Ordine
3.2 Chi, iscritto con riserva, non consegua l’abilitazione professionale nei termini indicati nel precedente cpv, decade dalla qualità di studente specializzando, con perdita di frequenze ed esami eventualmente nel frattempo conseguiti.
4. Numero programmato
Il numero massimo di iscritti è di 20 studenti specializzandi per ogni anno di corso.
5. Modalità di accesso
5.1 L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato, che proporrà il proprio curriculum, ed esibirà o dichiarerà i titoli di cui al precedente art.3 che sono requisito obbligatorio per l’ammissione.
5.2 La scuola, previo accertamento dei requisiti, e dopo valutazione di titoli culturali e di qualità personali, forma una graduatoria interna degli aspiranti; l’iscrizione sarà consentita in accordo con tale graduatoria.
5.3 Il candidato ammesso alla scuola perfeziona la propria iscrizione tramite il versamento di una quota non rimborsabile in caso di recesso e dovrà sottoscrivere il Regolamento della Scuola (anche per estratto).
5.4 Lo specializzando si impegna a comunicare ogni variazione che abbia luogo durante tutti gli anni del corso di specializzazione rispetto alla propria condizione di iscritto all’Ordine
5.5 Non sono previste abbreviazioni di corso a nessun titolo, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo cpv 5.6
5.6 L’aspirante che abbia già frequentato, anche parzialmente, un precedente corso di specializzazione in psicoterapia, sempre riconosciuto ai sensi dell’art 3 della L. 56/1989, può sottoporre alla Scuola, oltre al proprio curriculum, copia del programma della Scuola di provenienza e nulla osta indicante: il completamento di tutte le attività formative e delle ore di tirocinio previste dal regolamento della scuola di provenienza; superamento dell’esame intermedio con accesso all’anno successivo; la Scuola, a proprio insindacabile giudizio, può riconoscere all’aspirante un credito formativo che può tradursi in un’abbreviazione del corso cui verrà iscritti
5.7 Lo studente che per qualsivoglia causa o ragione interrompa la frequenza ai corsi, dopo averne dato comunicazione verbale ai propri Didatti di Training ed al Responsabile di sede, è inoltre tenuto a darne comunicazione scritta ( attraverso una e-mail o una lettera scritta) al direttore della scuola Dr.ssa Grazia Maria Foschino (e-mail: mariagraziafoschinobarbaro@gmail.com indirizzo: Istituto “Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva”, (AIPC), Viale Borsellino e Falcone, 2 – 70125 Bari) ed alla segreteria organizzativa (e-mail: aipc.scuola@gmail.com)
In caso di mancata comunicazione scritta dell’avvenuta interruzione di frequenza, lo studente sarà considerato iscritto a tutti gli effetti e tenuto ad ottemperare agli obblighi economici.
Lo studente ha comunque diritto alla certificazione della frequenza effettuata, nonché degli esami eventualmente sostenuti; nel caso di una successiva ripresa della frequenza (che andrà comunque e necessariamente indicata nella comunicazione scritta inviata), si applica quanto previsto al precedente cpv 5.5, compatibilmente col numero di posti disponibili di cui all’art 4.
5.8 Ai fini della frequenza al Corso di specializzazione, non è previsto un percorso di psicoterapia personale obbligatorio. Lo studente che venga a trovarsi in una condizione di disagio personale che possa influire sull’efficace prosecuzione dell’iter formativo può essere allontanato dal corso e/o invitato a risolvere la propria situazione. La condizione può essere accertata anche sulla base di una relazione circostanziata dei Didatti del corso stesso e le conseguenti azioni sono decise dal Collegio dei Didatti. L’eventuale sospensione non comporta la perdita di quanto fin lì acquisito.
5.8.1 E’ fatto esplicito divieto all’accoglimento di uno studente in psicoterapia o counseling da parte dei Didatti del suo corso, e per tutta la durata del medesimo corso.
6. Modalità di uscita o recesso
6.1 Lo studente che completi il corso effettuando le frequenze previste, superando gli esami intermedi, e superando l’esame finale di specializzazione, consegue il diploma di specialista in psicoterapia cognitivo-comportamentale, valido per l’autorizzazione all’esercizio della psicoterapia rilasciata a domanda dal proprio Ordine professionale.
6.2 Lo studente che, per dimissioni, rinunci alla prosecuzione del corso, mantiene i diritti di cui all’art 5.6.
7. Programmazione didattica
7.1 Il programma didattico della scuola è quello depositato nella Istanza di Riconoscimento e successivamente modificato in base alle richieste della CTC del MUR (Regole, raccomandazioni e criteri di valutazione dell’Ordinamento Didattico delle SPP D.M. del 06-08-2020). Il Direttore è il responsabile della sua attuazione e annualmente ne dà comunicazione alle autorità ministeriali (MUR) tramite la Relazione Illustrativa sull’Attività Didattica dell’Istituto controfirmata dal Garante del Comitato Scientifico ed i Membri del Comitato Scientifico dell’Istituto
7.2 Il programma didattico è il percorso formativo cui lo studente si deve attenere per poter accedere agli esami annuali ed all’esame finale di specializzazione
7.3 L’attività didattica, per complessive 500 ore annue, e per quattro anni di corso, è articolata in:
7.3.1 Formazione professionale specifica (per un minimo di 100 ore annue)
7.3.2 Lezioni su insegnamenti di base e caratterizzanti (per un minimo di 170 ore annue)
7.3.3 Seminari (30 ore annue) svolti in un contesto assembleare sugli avanzamenti dell’experimental psychopathology nella teoria e nella pratica clinica
7.3.4 Tirocinio pratico (per un minimo di 200 ore annue (800 ore annue))
7.3.5 Supervisione professionale: a partire dal secondo anno di corso, una parte delle ore della Formazione professionale è dedicata alla supervisione individuale in gruppo dell’attività clinica degli studenti.
7.4 Le materie e gli insegnamenti impartiti sono strutturati in forma di moduli per grandi temi di interesse o di utilità clinica
7.4.1 La scuola non può garantire il rispetto del calendario relativo all’anno accademico. In caso di annullamento per improvvisi impedimenti del docente o organizzativi sono previste procedure di sostituzione della materia e/o organizzati eventi gratuiti per il recupero delle ore non usufruite.
7.5 La modalità didattica di frequenza alle lezioni è normalmente in presenza, salvo diverse indicazioni ministeriali
8. Tirocinio pratico
La Scuola ha all’attivo numerose convenzioni che garantiscono posti di tirocinio su tutto il territorio nazionale e si adopera nella continua ricerca di nuove strutture da convenzionare al fine di ampliare l’offerta di enti in cui poter svolgere il tirocinio.
Le direttive ministeriali non giustificano il mancato svolgimento del tirocinio entro i termini stabiliti per fattori ostativi connessi ad esigenze personali, lavorative, logistiche e/o individuali. Sarà comunque cura della Scuola stessa valutare le singole criticità al fine di trovare una soluzione sempre nel rispetto delle indicazioni ministeriali
9. Supervisione casi clinici
9.1 Parte delle ore della Formazione professionale è dedicata alla supervisione individuale in gruppo dell’attività clinica degli studenti.
9.2 È possibile seguire i pazienti in psicoterapia durante il corso di specializzazione solo se sistematicamente supervisionati. I supervisori sono il tutor del tirocinio, i didatti del Corso Basico di Formazione Pratica e i Supervisori accreditati dalla Scuola.
9.3 Le prestazioni psicoterapiche rese dagli specializzandi sotto supervisione devono essere precedute dall’acquisizione da parte dello specializzando stesso, del consenso informato firmato dal paziente, come previsto dall’art 24 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani e dall’art. 35 del Codice di Deontologia Medica.
9.3.1 Le informazioni sulle quali deve acquisirsi il consenso informato devono necessariamente comprendere: a) l’indicazione che l’attività di psicoterapia si svolgerà nell’ambito della formazione prevista per l’ottenimento della specializzazione in psicoterapia; b) l’indicazione che le prestazioni verranno rese in supervisione, con una spiegazione comprensibile circa il ruolo del supervisore e le modalità di svolgimento della supervisione, nonché in quale misura essa inciderà sull’obbligo del segreto professionale; c) l’indicazione del nome del supervisore previa accettazione dello stesso; d) l’indicazione del tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dalla Scuola di appartenenza (Cognitivo Comportamentale), al quale lo specializzando dovrà attenersi secondo il criterio di coerenza imposto dall’art.8 , comma 4 del D. M. 11-12-1998, n° 509.
10. Docenti
10.1 I docenti (Didatti) della formazione professionale specifica di cui al punto 7.3.1 sono individuati tra persone di comprovata e pluriennale esperienza professionale nell’area cognitivo- comportamentale, e di dimostrate competenze didattiche.
10.2 I docenti delle lezioni di insegnamenti di base e caratterizzanti di cui al punto 7.3.2 sono individuati tra studiosi di chiara e comprovata esperienza scientifica nel settore, italiani o stranieri.
11. Frequenza
11.1 La frequenza ai corsi è obbligatoria, e costituisce requisito per poter accedere agli esami previsti dal programma.
11.1.1 L’assolvimento dell’obbligo di frequenza è verificato annualmente.
11.2 L’obbligo di frequenza è assolto anche in caso di assenze se queste non superano il 20% delle attività didattiche elencate all’art 7.3 punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3; il calcolo del 20% deve essere effettuato sul totale delle lezioni relative ai punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 ad esclusione del tirocinio (punto 7.3.4) che deve essere svolto per intero (200 ore) entro la fine di ciascun anno accademico, pena il mancato passaggio all’anno successivo.
11.3 In caso di mancato raggiungimento della percentuale di frequenza dell’80% calcolata sul totale delle attività didattiche elencate all’art 7.3. (punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3) e del mancato raggiungimento del completamento di tutto il monte ore del tirocinio previsto dal regolamento entro l’anno accademico, l’allievo non potrà accedere agli esami finali e dovrà ripetere l’anno.
12. Esami ed esame finale
12.1 Al termine di ciascuno dei primi tre anni di corso i Didatti esprimono una valutazione delle competenze acquisite dallo studente e, in caso positivo, questi dovrà sostenere un esame per l’ammissione all’anno successivo.
12.1.1 L’esame di cui al punto precedente ha lo scopo di verificare la conoscenza degli argomenti svolti nelle Lezioni accademiche e nei Seminari clinici.
12.1.2 L’esame è effettuato a cura dei Didatti del corso, e la valutazione è data in trentesimi.
12.1.3 L’esame può essere scritto od orale.
12.2 Al termine dei quattro anni di corso, col parere favorevole dei Didatti del corso, lo studente sosterrà un esame di fronte ad una Commissione di almeno tre componenti: uno dei quali è uno dei Didatti del corso, e gli altri due sono nominati dal Collegio dei Didatti tra i Didatti di altri corsi o tra i docenti delle attività di cui al punto 7.2.2.
12.2.1 L’esame finale di specializzazione consiste nella presentazione di due relazioni scritte su due
dei casi clinici seguiti in supervisione, nella trascrizione semi-integrale di un primo colloquio, ed in una tesina su un argomento teorico scelto in accordo coi Didatti del corso. La valutazione finale è attribuita in trentesimi.
12.2.1 L’esame di specializzazione deve essere svolto entro e non oltre gli 8 anni dal termine del corso quadriennale, pena la perdita di status di allievo e quindi della validità del corso stesso, come da direttive del MUR (Regio decreto 31 agosto 1933, n1592)
12.3 I criteri di ammissione agli esami intermedi e all’esame di specializzazione sono i seguenti:
1. aver ricevuto il parere favorevole da parte dei Didatti del training di base
2. aver frequentato almeno l’80% del totale delle attività didattiche (Formazione professionale specifica, Lezioni su insegnamenti di base e caratterizzanti e seminari)
3. avere assolto nei termini stabiliti l’obbligo economico
4. avere assolto la frequenza annuale del monte ore del tirocinio previsto per ogni anno.
Qualora non siano stati assolti i 4 criteri sopraindicati, l’allievo dovrà ripetere l’annualità nell’anno accademico successivo, sostenendo nuovamente i costi della didattica.
12.4 L’allievo, per ottenere il rilascio del diploma di specializzazione, deve risultare iscritto all’ Ordine di appartenenza da almeno 4 anni solari. Il requisito deve essere fatto salvo anche nel caso di abbreviazioni di corso rese possibili dal riconoscimento di percorsi formativi avvenuti presso altre scuole. L’unica deroga possibile al requisito dei quattro anni solari è per l’allievo iscritto con riserva (di cui all’art 3 del presente regolamento) che consegua l’abilitazione all’esercizio della professione entro la prima sessione utile e richieda l’iscrizione all’Ordine nei trenta giorni successivi. Si precisa che, l’allievo che non provveda entro trenta giorni a presentare domanda di iscrizione all’Ordine, perde il diritto alla deroga di cui sopra e quindi potrà ottenere il diploma di specializzazione trascorsi 4 anni dalla data di effettiva iscrizione all’Ordine
13. Certificazioni
13.1 Tutte le attività curriculari dello studente possono essere attestate dalla Scuola, su richiesta dell’interessato, ma solo se in regola con il pagamento della retta annuale.
13.2 Tutti i dati personali possono essere dichiarati dallo studente ai sensi del DPR 445/2000 recante norme sulla semplificazione degli atti amministrativi.
13.3 Ai sensi del citato DPR 445/2000, la Scuola può disporre verifiche mirate o a campione per la conferma dei dati dichiarati.
13.4 Lo studente deve consegnare Certificato di laurea, Certificato di abilitazione (esame di stato) e Certificato di iscrizione all’ordine
14. Regolamento economico
14.1 La fruizione delle attività didattiche (frequenza ed esami) di ciascun anno di corso avviene a fronte di una retta annua convenuta all’atto della prima iscrizione.
14.2 La retta annua comprende tutte le attività che si svolgeranno nel corso dei quattro anni, la formazione personale in gruppo e la supervisione clinica, nonché tutti gli oneri assicurativi previsti dalla Legge (assicurazione infortuni e responsabilità civile). Non comprende l’iscrizione a congressi e l’assicurazione professionale, che è a carico dell’allievo, in quanto nominale ed obbligatoria per tutti gli iscritti agli Ordini professionali di appartenenza.
14.3 La retta annua convenuta può subire incrementi negli anni successivi in linea con l’andamento dell’inflazione.
14.4 La retta annuale può essere frazionata in rate, che devono essere corrisposte alle date fissate.
14.5 L’interruzione per qualsivoglia causa o motivo da parte dello studente della fruizione delle attività didattiche non risolve l’obbligo di corresponsione di quanto fruito fino al momento dell’interruzione stessa, che deve essere comunicata via email in maniera tempestiva all’amministrazione. In caso di mancata comunicazione scritta da parte dello studente, rimane l’obbligo di corresponsione dell’intera retta annua.
14.6 Il mancato assolvimento dell’obbligo economico comporta la perdita, temporanea o definitiva, della qualità di studente e quindi la sospensione dello stesso da tutte le attività didattiche.
14.7 La scuola è attualmente accreditata presso l’E.N.P.A.P. per il conseguimento di borse di studio.