Ruolo e funzioni dello Psicologo Giuridico

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Sebbene sia il Diritto che la Psicologia si occupino, ognuna a suo modo, del comportamento umano, gli assunti di base su cui le due discipline si fondano sono profondamente diversi: la Psicologia, scienza eminentemente descrittiva, è interessata a spiegare il comportamento umano, laddove il Diritto, scienza prescrittiva, si  focalizza sulla sua regolamentazione attraverso norme (Quadrio, Castiglioni, 1995).

La Psicologia Giuridica, i cui criteri scientifici e metodologici sono diversi da quelli del diritto, anche quando svolge rispetto ad esso funzioni probatorie ed ausiliarie, mantiene come disciplina una sua autonomia, facendo riferimento al proprio referente scientifico nell’attingere paradigmi, metodi di ricerca e strumenti operativi.

All’interno della cornice appena descritta, lo psicologo giuridico utilizza gli strumenti diagnostici e di intervento propri della psicologia applicati a questioni inerenti il diritto, tenendo in considerazione la complessità e l’interdisciplinarietà del contesto in cui opera. E’ per buona norma uno psicologo specializzato, che ha seguito un percorso formativo specifico in Psicologia Giuridica, che gli consenta di conoscere le leggi e di contestualizzare i propri modelli interpretativi ed operativi al contesto giuridico, all’interno del quale anche le attività psicologiche tradizionali, quali la diagnosi, assumono un carattere del tutto peculiare.
Data la continua e progressiva crescita della domanda di consulenti tecnici esperti, nel 2003 l’Ordine degli Psicologi ha avvertito la necessità di regolamentare la figura dello psicologo giuridico, per evitare che lo si consideri uno psicologo che in maniera generica ed occasionale presta le sue competenze alle domande del diritto, piuttosto che un esperto con una specifica preparazione.

Lo psicologo forense è dunque allo stato attuale una figura capace di rivestire ruoli diversi, il cui contributo viene generalmente richiesto quando si ritenga essenziale lo svolgersi di indagini condotte da una persona con specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c., art. 220 c.p.p.).

All’interno del panorama della giustizia lo psicologo può essere chiamato a collaborare come esperto in diversi ambiti: penale, civile, minorile e, in circostanze particolari, anche amministrativo ed ecclesiastico, con funzioni e ruoli che naturalmente variano al variare del settore in cui opera.

Tecnicamente, si parla di Consulenza Tecnica nel caso in cui  lo psicologo operi in ambito civile e di “Perizia” nel caso in cui operi  in ambito penale; lo psicologo giuridico, se nominato dal Giudice, viene  indicato in ambito penale  come Perito ed in ambito civile come Consulente Tecnico d’Ufficio(CTU) mentre,  sia nel civile che nel penale, se nominato dal privato cittadino, l’esperto  è indicato come Consulente Tecnico di Parte(CTP).

Allo psicologo che opera in qualità di Perito o di Consulente Tecnico di Ufficio viene richiesto di acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto, al fine di fornire al Giudice elementi ulteriori su cui basare la propria decisione.

Ciascuna delle parti in causa, una volta nominato dal Giudice un CTU, ha diritto di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte, che lo assista durante il percorso di consulenza e che valuti la correttezza metodologica dell’operato del CTU, producendo, laddove necessaria, ulteriore documentazione clinica ed elaborando osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice.

Mentre in ambito penale ciascuna parte ha facoltà di nominare un proprio consulente tecnico anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto una perizia, in ambito civile le parti possono nominare un consulente solo dopo che il Giudice ha nominato il proprio, ed entro dei termini fissati dal Giudice stesso.

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